Matrimonio del Cittadino Straniero
Matrimonio del Cittadino Straniero
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Alle persone straniere che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.
Descrizione
I cittadini stranieri possono contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano oppure con rito religioso valido agli effetti civili, in base ai culti ammessi nello Stato.
Come fare
I cittadini stranieri per poter contrarre matrimonio o unione civile in Italia, oltre al rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana (vedi la pagina relativa alle pubblicazioni di matrimonio di questo sito), devono presentare un'apposita documentazione.
- Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
- Se gli interessati sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziché richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, né altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile. Il Verbale viene sottoscritto, previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile, almeno tre giorni prima del matrimonio presentando i documenti necessari (nulla osta al matrimonio o documentazione sostitutiva del nulla osta prevista da apposite convenzioni/accordi tra Stati).
- Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.
Cosa serve
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio o unione civile, regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il Nulla Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio o unione civile secondo le leggi del Paese di appartenenza.
Il Nulla Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio o unione civile secondo le leggi del Paese di appartenenza.
Può essere rilasciato:
- dall’Autorità Consolare in Italia;
- dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette.
- dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda i punti successivi).
Il nullaosta deve essere presentato entro sei mesi dal suo rilascio, diversamente non potrà essere accettato (art. 41, c. 1, del d.P.R. n. 445/2000).
Poiché il nulla osta rappresenta un istituto giuridico la cui applicazione è affidata ad uno stato straniero, si deve guardare alla sostanza di esso, quindi il nulla osta non richiede formule precise né contenere l’espressione “nulla osta”, ma è necessario che sia evidente che il cittadino, per le leggi cui è soggetto, possa contrarre matrimonio (parere del Consiglio di Stato n.3164/2013).
Cosa si ottiene
La celebrazione del matrimonio con rito civile.
Tempi e scadenze
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 19/05/2025 12:23:38
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